IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   selle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39,  recante
«Disposizioni in materia di inconferibilita'  e  incompatibilita'  di
incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi  49  e  50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
novembre 2010, recante la  disciplina  dell'autonomia  finanziaria  e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  recante
ordinamento delle strutture generali della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
novembre 2006, n. 312, concernente il trattamento dei dati  sensibili
e giudiziari presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati (di seguito regolamento); 
  Considerato che l'art. 4 del regolamento  individua  come  titolare
del trattamento «la persona fisica o giuridica, l'autorita' pubblica,
il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad  altri,
determina le finalita' e i mezzi del trattamento dei dati personali»; 
  Considerato, altresi', che l'art. 37, paragrafo 1, lettera a),  del
regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il  responsabile  del
trattamento di designare il responsabile della  protezione  dei  dati
personali (di seguito RPD) «quando il trattamento  e'  effettuato  da
un'autorita' pubblica o da un organismo pubblico»; 
  Considerato che l'art. 37 del Regolamento,  ai  paragrafi  5  e  6,
stabilisce che  il  RPD  e'  designato  in  funzione  delle  qualita'
professionali, in particolare della  conoscenza  specialistica  della
normativa e delle prassi in materia di  protezione  dei  dati,  della
capacita' di assolvere i compiti di  cui  all'art.  39,  e  che  puo'
essere anche  un  dipendente  del  titolare  del  trattamento  o  del
responsabile del trattamento oltre che assolvere i  suoi  compiti  in
base a un contratto di servizio; 
  Considerato che la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  nel
complesso delle sue  articolazioni  organizzative,  e'  titolare  del
trattamento dei dati personali; 
  Considerata  l'autonomia  organizzativa  della   Scuola   nazionale
dell'amministrazione, posta sotto la vigilanza della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, le peculiarita' organizzative e le competenze
del  Dipartimento  della  protezione  civile,  nonche'   la   diversa
dislocazione territoriale oltre  alle  peculiarita'  organizzative  e
alle specifiche competenze dei commissari straordinari del Governo di
cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n.  400,  dei  commissari
straordinari  incaricati  sulla   base   di   leggi   speciali,   dei
rappresentanti del Governo nelle Regioni e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano, e dell'Unita' tecnica amministrativa  (UTA)  con
competenze in materia di gestione del contenzioso  sullo  smaltimento
dei rifiuti in Campania; 
  Ritenuto opportuno  procedere  alla  individuazione  dei  soggetti,
mediante i quali la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le
funzioni di titolare del trattamento dei dati personali; 
  Ritenuto, altresi', necessario procedere  alla  individuazione  del
RPD della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12  dicembre  2016,
di nomina del Governo; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
16 dicembre 2016, con il quale alla  Sottosegretaria  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri on. avv. Maria Elena Boschi  e'
stata delegata la firma dei decreti, degli atti e  dei  provvedimenti
di  competenza  del  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   ad
esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione  del
Consiglio dei Ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di  cui
all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona
fisica  identificata  o   identificabile   in   PCM;   si   considera
identificabile  la  persona  fisica  che  puo'  essere  identificata,
direttamente o  indirettamente,  con  particolare  riferimento  a  un
identificativo come il  nome,  un  numero  di  identificazione,  dati
relativi all'ubicazione,  un  identificativo  online  o  uno  o  piu'
elementi caratteristici  della  sua  identita'  fisica,  fisiologica,
genetica, psichica, economica, culturale o sociale; 
    b) trattamento: qualsiasi operazione  o  insieme  di  operazioni,
compiute in PCM con o senza l'ausilio  di  processi  automatizzati  e
applicate a dati personali o  insiemi  di  dati  personali,  come  la
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la  strutturazione,  la
conservazione,  l'adattamento  o  la   modifica,   l'estrazione,   la
consultazione,  l'uso,  la   comunicazione   mediante   trasmissione,
diffusione o qualsiasi  altra  forma  di  messa  a  disposizione,  il
raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la
distruzione; 
    c) titolare del trattamento:  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri nelle sue articolazioni organizzative; 
    d) responsabile del trattamento: la persona fisica  o  giuridica,
estranea alla Presidenza del Consiglio dei ministri che  tratta  dati
personali per conto del titolare del trattamento; 
    e) violazione dei dati personali: la violazione di sicurezza  che
comporta accidentalmente  o  in  modo  illecito  la  distruzione,  la
perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso  ai
dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.